Sez. 3, Sentenza n. 6221 del 21/11/1981 (Rv. 417013 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - DEDUZIONE, IN SEDE D'IMPUGNAZIONE DELLA OMESSA ASTENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - DEDUZIONE, IN SEDE D'IMPUGNAZIONE DELLA OMESSA ASTENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il principio, in forza del quale la parte, che non abbia presentato rituale istanza di ricusazione del giudice, nel caso in cui allo stesso è fatto Obbligo di astenersi, non può invocare, in Sede d'impugnazione, tale mancata astensione come motivo di nullità della sentenza, non è suscettibile di limitazioni o deroghe in relazione alla dedotta conoscenza della composizione del collegio giudicante solo a seguito della decisione, tenuto conto che la parte medesima è in grado di desumere tempestivamente tale composizione dal ruolo dell'udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere. (V 6157/78, mass n 395987).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)