Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 27/03/1997 (Rv. 503331 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Beni di interesse storico ed artistico soggetti alla legge 1089 del 1939, appartenenti ad ente diverso dallo Stato - Interventi conservativi attuati dall'amministrazione statale in via sostitutiva - Interruzione dell'intervento per mancanza di fondi - Responsabilità dello Stato per i danni conseguenti all'interruzione - Condizioni - Colpa dell'amministrazione - Prova concreta - Necessità - Riferimento al mero fatto della interruzione - Insufficienza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
Con riguardo alla responsabilità della pubblica amministrazione per la manutenzione di un opera pubblica, l'interruzione, determinata da sopravvenuta mancanza di fondi, dell'intervento conservativo su di un bene di interesse storico o artistico eseguito dall'amministrazione statale, in via sostitutiva a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (artt. 14 e 16) su un immobile di proprietà di un Comune, non comporta di per se la possibilità di qualificare come colposa la condotta della amministrazione ai fini dell'affermazione della sua responsabilità verso l'ente proprietario dell'immobile per i danni conseguenti alla mancata conclusione del restauro, richiedendosi a tale scopo la dimostrazione da parte di detto ente che vi sia stata colpa nella previsione degli indicati interventi, che gli stessi siano stati programmati in modo insufficiente, e che abbiano condotto ad un peggioramento della preesistente situazione dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 14, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)