Sez. 1, Sentenza n. 6663 del 24/07/1996 (Rv. 498720 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Controversie per risarcimento danni in conseguenza di opere o atti della Pubblica Amministrazione - Competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Sussistenza - Condizioni.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
Il requisito della dipendenza dei danni subiti da fondi privati in conseguenza dell'esecuzione di opere e dell'emissione di provvedimenti della pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di governo delle acque pubbliche, prefigurato dall'art. 140 lett. e R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, al fine della devoluzione delle relative controversie risarcitorie alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, comporta, con riferimento a pretese fondate su comportamenti materiali, commissivi ed omissivi, che la competenza del giudice specializzato deve essere riconosciuta nelle ipotesi in cui siffatti comportamenti coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione ed attuazione di opere idrauliche o, comunque, siano espressione di scelte discrezionali dell'amministrazione per la tutela di interessi generali relativi al regime delle acque pubbliche, mentre deve essere negata, in favore della competenza del giudice ordinario, nei casi in cui i comportamenti medesimi si esauriscano in fatti meramente esecutivi, collegati solo occasionalmente con le richiamate vicende pubblicistiche, e vengano denunciati, come illeciti, sotto il profilo della violazione delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia (nella specie la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario su una domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla interruzione della erogazione dell'acqua seguita alla occlusione di un canale provocata dal crollo di un muro e non rimossa tempestivamente dall'E.N.E.L., che era il concessionario delle acque del consorzio irriguo dal quale dipendeva il canale, rilevando che il dedotto comportamento omissivo non era collegato alla valutazione di interessi generali relativi al regime delle acque ma si risolveva in un fatto di omessa manutenzione, contrario alle comuni regole di diligenza, del bene pubblico in concessione)
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 19, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)