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Sez. 3, Sentenza n. 3731 del 28/03/2000 (Rv. 535117 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Notifica - Mancata presentazione del ricorso al Prefetto e mancato pagamento in forma ridotta - Conseguenze - Esecutività del titolo - Assimilabilità del verbale di accertamento all'ordinanza ingiunzione "ex" legge n. 689 del 1981.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535117-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce a norma dell'art. 203, comma terzo del nuovo codice della strada, titolo esecutivo, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)