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Sez. 1, Sentenza n. 12628 del 17/12/1998 (Rv. 521717 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Notifica - Mancata presentazione del ricorso al Prefetto e mancato pagamento in forma ridotta - Conseguenze - Esecutività del titolo - Impugnazione - Assimilabilità del verbale di accertamento all'ordinanza ingiunzione ex legge n. 689 del 1981 - Procedimento ex art. 22 della predetta legge - Ammissibilità - Mancata impugnazione - Conseguenze - Preclusione del riesame in sede giurisdizionale di ogni ragione di doglianza concernente, nel merito, la sussistenza della violazione.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521717-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al Prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce, ai sensi dell'art. 203, terzo comma, del nuovo codice della strada, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, pur in assenza della previa ordinanza ingiunzione prefettizia (che può, ovviamente, trovare luogo solo nel caso in cui venga presentato ricorso al Prefetto)è da individuare, in mancanza di una specifica previsione normativa, nell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, che devolve al Pretore la cognizione delle cause di opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione, assimilandosi il verbale di accertamento a tale ordinanza, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio. Ne consegue che qualora, nel termine stabilito dalla legge l'interessato non acceda né alla tutela amministrativa, né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del Prefetto, e preclude la deduzione ed il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza concernente, nel merito, la sussistenza della violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)