Sez. 2, Sentenza n. 18038 del 02/09/2011 (Rv. 619603 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione di lavori edili - Costruzioni in cemento armato - Individuazione - Limiti - Riparto di competenze con ingegneri e architetti - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
In base all'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229; né tale disciplina professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086, Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)