Sez. 2, Sentenza n. 3656 del 28/05/1988 (Rv. 458929 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - PATTUIZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - PATTUIZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ.*
La garanzia di buon funzionamento, di cui all'art. 1512 cod. civ., la quale attua, con l'Assicurazione di un determinato risultato (buon funzionamento per il tempo convenuto), una più energica tutela del compratore, in via autonoma e indipendente rispetto alla garanzia per vizi e alla responsabilità per Mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita. (V 5114/78, mass n 394865).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)