Sez. 1, Sentenza n. 5114 del 09/11/1978 (Rv. 394865 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - INVOCABILITA - PRESUPPOSTI - PREVIA STIPULAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA CONTRATTUALE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - INVOCABILITA - PRESUPPOSTI - PREVIA STIPULAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA CONTRATTUALE.*
La garanzia di buon funzionamento, prevista dall'art 1512 cod civ, la quale attua, con l'Assicurazione di un determinato risultato (buon funzionamento per il tempo convenuto), una piu energica tutela del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilita per Mancanza di qualita, trova fondamento in un patto contrattuale, e, pertanto, puo essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita. (V 2328/72, mass n 359696).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)