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Sez. L, Sentenza n. 16929 del 24/07/2014 (Rv. 632252 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Lavoratore in quiescenza presso l'AGO successivamente iscritto al Fondo telefonici - Liquidazione del supplemento di pensione dell'AGO - Maturazione e decorrenza del diritto dalla cessazione della prestazione del servizio ex art. 28 legge n. 1450 del 1956 - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632252-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il lavoratore già in quiescenza presso l'assicurazione generale obbligatoria, successivamente addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione ed iscritto al Fondo telefonici, matura il diritto alla liquidazione del supplemento di pensione dell'AGO con decorrenza dalla data di cessazione della prestazione del servizio, ex art. 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (applicabile "ratione temporis"), e non dalla data di presentazione della domanda, poiché la norma si applica in tutti i casi in cui non sia maturato presso il Fondo telefonici un autonomo diritto alla pensione, senza che rilevi il disposto di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che fa derivare il diritto al supplemento di pensione dall'avvenuto versamento o accreditamento dei contributi nell'assicurazione obbligatoria.

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 28, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)