Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28738 del 23/12/2011 (Rv. 620024 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | CERTALEX - Supplementi di pensione - Norme ex art. 7 della legge n. 155 del 1981 sui termini dilatori per le relative richieste di liquidazione nell'assicurazione generale - Estensione ai supplementi maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Limiti - Contribuzioni per periodi pregressi - Inapplicabilità di detti termini.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 19, DPR 23/04/1981 num. 155 art. 7 com. 6, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 7, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)