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Sez. U, Sentenza n. 2908 del 07/11/1973 (Rv. 366539 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - DECISIONE DI MERITO - DATA DELLA PUBBLICAZIONE - RILEVANZA - DATA DELLA DELIBERAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366539-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - DECISIONE DI MERITO - DATA DELLA PUBBLICAZIONE - RILEVANZA - DATA DELLA DELIBERAZIONE - IRRILEVANZA.*

La data della decisione nel merito in primo grado, la cui pronuncia rende inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione, e quella della pubblicazione della sentenza eseguita con il deposito in cancelleria, e non gia quella della deliberazione in camera di consiglio. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)