Sez. U, Sentenza n. 2908 del 07/11/1973 (Rv. 366539 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - DECISIONE DI MERITO - DATA DELLA PUBBLICAZIONE - RILEVANZA - DATA DELLA DELIBERAZIONE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - DECISIONE DI MERITO - DATA DELLA PUBBLICAZIONE - RILEVANZA - DATA DELLA DELIBERAZIONE - IRRILEVANZA.*
La data della decisione nel merito in primo grado, la cui pronuncia rende inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione, e quella della pubblicazione della sentenza eseguita con il deposito in cancelleria, e non gia quella della deliberazione in camera di consiglio. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)