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Sez. U, Sentenza n. 2773 del 03/06/1978 (Rv. 392187 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - PRECLUSIONE DAL MOMENTO DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA POI TRATTENUTA PER LA DECISIONE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392187-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO - PRECLUSIONE DAL MOMENTO DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA POI TRATTENUTA PER LA DECISIONE DI MERITO - SUSSISTENZA.*

L'art 41 primo comma cod proc civ, ove subordina la proponibilita del regolamento preventivo di giurisdizione alla circostanza che la causa "non sia decisa" nel merito in primo grado, va inteso nel senso che il regolamento resta precluso non dal momento del deposito della sentenza, ma da quello precedente in cui la causa viene discussa e trattenuta per la decisione di merito, atteso che da tale momento inizia l'iter dell'Esercizio dei poteri decisori del giudice, ed il regolamento medesimo non puo piu assolvere alla sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo, investendo per saltum la suprema Corte della questione di giurisdizione. (contra 4164/75, mass n 378507; (contra 1282/75, mass n 374775; (contra 2908/73, mass n 366539).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)