Sez. 2, Sentenza n. 3677 del 07/06/1980 (Rv. 407544 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Poiche la produzione in giudizio di un documento effettuata senza l'osservanza delle formalita prescritte dall'art 87 disp att cod proc civ (che impone la comunicazione alle altre parti nelle forme stabilite dall'art 170 stesso codice dell'elenco dei documenti prodotti dopo la Costituzione mediante deposito in cancelleria, ovvero la produzione all'udienza e la menzione nel verbale) e irrituale, il giudice legittimamente non tiene conto del documento irritualmente prodotto. (Conf 401/68, mass n 331393).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)