Sez. 3, Sentenza n. 4374 del 25/06/1983 (Rv. 429279 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
La disposizione dell'art. 87 disp. Att. Cod. proc. civ., secondo la quale i documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la Costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170, ultimo comma, codice di rito e possono altresì essere prodotti in udienza, facendosene menzione nel relativo verbale, è diretta ad assicurare che la produzione di documenti in giudizio da parte di un contendente avvenga in forme ed in tempi idonei a rendere possibile e certa la conoscenza alle altre parti onde garantire a queste l'Esercizio del diritto del contraddittorio di qui, sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, la ragione della preclusione al giudice di merito del potere di esaminare l'efficacia probante di documenti irritualmente prodotti. (Conf 3677/80, mass n 407544; (Conf 714/71, mass n 350502).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)