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Sez. L, Sentenza n. 21080 del 04/08/2008 (Rv. 604434 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | C.c.n.l. 1998/1999 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione dell'assegno personale pensionabile - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604434-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione -, di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995, va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato. Ciò è dovuto al fatto che l'assegno personale pensionabile è rapportato alla retribuzione base di cui all'art. 73, con la sola esclusione dello stesso assegno e degli E.D.R. previsti dal Protocollo di intesa 31 luglio 1992 e dell'art. 80 del medesimo contratto del 1998 e che l'art. 73, inoltre, comprende a sua volta, tra gli elementi costitutivi di detta retribuzione, anche l'E.D.R. previsto dall'accordo nazionale dell'8 novembre 1995 Tale conclusione risponde non solo al criterio dell'interpretazione letterale, ma anche a quello, ugualmente rilevante nella materia dei contratti collettivi, della interpretazione sistematica, dato che le due clausole sopra menzionate, in ragione della loro evidente complementarietà e se interpretate le une per mezzo della altre, conducono allo specifico risultato ermeneutico dell'inclusione dell'E.D.R. in questione nell'assegno ivi previsto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/02/1998

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)