Sez. L, Sentenza n. 19560 del 21/09/2007 (Rv. 600051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Pronuncia ex art. 420 bis cod. proc. civ. - C.c.n.l. 1998/1999 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione dell'assegno personale pensionabile.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione -, di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995, va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato (principio enunciato dalla S.C. all'esito dell'iter procedurale ex art. 420 bis cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST., Contr. Coll. 06/02/1998
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)