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Sez. L, Sentenza n. 19560 del 21/09/2007 (Rv. 600051 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Pronuncia ex art. 420 bis cod. proc. civ. - C.c.n.l. 1998/1999 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione dell'assegno personale pensionabile.
Stato
decisa il 2007-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600051-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione -, di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995, va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato (principio enunciato dalla S.C. all'esito dell'iter procedurale ex art. 420 bis cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST., Contr. Coll. 06/02/1998

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)