Sez. L, Sentenza n. 5049 del 26/02/2008 (Rv. 601681 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Espletamento nel lavoro discontinuo - Configurabilità - Condizioni - Prova indiziaria - Fattispecie relativa ad autista adibito al trasporto merci.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
In tema di rapporto di lavoro discontinuo ex art. 3 r.d.l. n. 692 del 1923 poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività (nelle specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda del lavoratore, ha rilevato che, nel caso di autista adibito a trasporto merci, l'art. 11 bis del c.c.n.l. di settore fissa l'orario di lavoro e che risultavano dimostrati vuoi l'orario complessivo, dalla partenza all'arrivo, depurato dalle soste non lavorative, vuoi la giornata lavorativa tipo del prestatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)