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Sez. L, Sentenza n. 7577 del 20/04/2004 (Rv. 572202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Personale addetto al trasporto di merci - Mansioni discontinue - Diritto al compenso per lavoro straordinario - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Nell'ipotesi di lavoro discontinuo - come quello di autista adibito a trasporto merci - caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato -occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. (Nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva rigettato la domanda proposta da autista delle Ferrovie dello Stato addetto al trasporto di operai svolgenti lavori sulle linee, nonostante fosse pacifico l'orario iniziale e finale del servizio, mancando la prova che il lavoratore fosse stato impiegato in prestazioni di servizio durante tutto il relativo arco temporale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)