Sez. 1, Sentenza n. 164 del 22/01/1972 (Rv. 355924 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTI - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - RESTITUZIONE DEL BENE - MANCANZA - RESPONSABILITA PER L'EQUIVALENTE PECUNIARIO - ADEGUAMENTO PER IL SOPRAVVENUTO MAGGIOR VALORE - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTI - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - RESTITUZIONE DEL BENE - MANCANZA - RESPONSABILITA PER L'EQUIVALENTE PECUNIARIO - ADEGUAMENTO PER IL SOPRAVVENUTO MAGGIOR VALORE - AMMISSIBILITA.*
Il negozio oggetto di revocatoria fallimentare costituisce, per la frode che lo caratterizza, fatto illecito rispetto ad entrambe le parti che lo pongono in essere, ed i principi che disciplinano la responsabilita da fatto illecito sono applicabili nel caso in cui il convenuto non sia in grado di restituire il bene che ha ricevuto dal fallito. Accoltasi, pertanto, l'Azione proposta dal curatore, il soccombente che non possa piu restituire detto bene, per averlo a sua volta alienato, e tenuto a corrisponderne l'equivalente pecuniario secondo il valore che esso aveva all'atto della stipula del negozio revocato. La relativa somma - sempre che non sia stata, nella domanda, determinata in una misura fissa - puo essere aumentata per adeguarla al maggior valore che il bene ha acquistato nel frattempo, mentre rimangono a carico del contraente in frode gli effetti dell'eventuale svalutazione di esso.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)