Sez. 3, Sentenza n. 5550 del 11/09/1986 (Rv. 448065 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTI A FORMA LIBERA - SCIOGLIMENTO TACITO - PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTI A FORMA LIBERA - SCIOGLIMENTO TACITO - PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ.*
La risoluzione di un contratto per mutuo consenso - quando non sia richiesta la Forma scritta ad substantiam - può risultare, oltre che da un esplicito accordo dei contraenti diretto a sciogliere il rapporto, anche dalla loro comune tacita volontà di non dare ulteriore corso al contratto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente anche da fatti univoci posti in essere successivamente al contratto stesso e contrastanti con la volontà di mantenere in vita il rapporto originario. (Conf 4752/80, mass n 408566; (Conf 3885/77, mass n 387571; (Conf 1496/77, mass n 385214, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)