Sez. 1, Sentenza n. 137 del 20/01/1969 (Rv. 338037 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE.*
Ricorre il vizio di 'ultrà od 'extrà petizione quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, attribuisca un bene non richiesto o un bene diverso da quello richiesto. Ed interferire nel potere dispositivo delle parti significa pronunciare su questioni non dedotte dalle stesse o su eccezioni non rilevabili d'ufficio e, correlativamente, attribuire un bene diverso da quello richiesto, o un bene non richiesto significa violare il petitum, ossia emettere una pronuncia dalla quale derivino effetti piu ampi di quelli richiesti con la domanda. (V 2503-68, massima n 334951 1563-68, massima n 333282 2879-67, massima n 330489).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)