Sez. 1, Sentenza n. 5972 del 15/05/1996 Ud. (dep. 12/06/1996) Rv. 205115 - 01
Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere | Elezione di domicilio presso il difensore - Successiva nomina di altro difensore e mancanza di revoca della precedente elezione di domicilio - Perdita di efficacia della elezione - Esclusione - Fattispecie.
Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere
In tema di notificazione, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore conserva la sua validità, in difetto di revoca, pur dopo la nomina di difensore diverso dal precedente difensore domiciliatario. (Nella fattispecie la Suprema Corte, in applicazione del principio enumerato in massima, ha annullato la sentenza d'appello perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado era stata eseguita non al domicilio eletto presso lo studio dei precedenti difensori bensì a mani del difensore successivamente nominato; ed ha altresì precisato che la nullità della notificazione stessa non poteva ritenersi sanata in conseguenza dell'avvenuta spedizione, all'udienza, di certificato medico con contestuale richiesta di rinvio, essendo in tali casi unico mezzo di sanatoria, ex art. 184 comma primo cod. proc. pen., la comparizione o la rinunzia a comparire dell'interessato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)