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Sez. 6, Sentenza n. 5111 del 11/11/1998 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213673 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - MUTAMENTO | Nuova elezione di domicilio nell'atto di appello - Mancata comunicazione della modifica della precedente elezione nelle forme di legge - Irrilevanza della nuova elezione - Sussistenza - Decreto di citazione in appello - Notificazione nel domicilio originariamente eletto - Validità.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213673-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - MUTAMENTO

Dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la nuova elezione non può essere fatta informalmente nell'atto di appello sottoscritto personalmente, dato che la revoca della prima elezione deve essere effettuata nella forma prescritta, cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162, comma primo, cod. proc. pen.), con la conseguenza che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è ritualmente notificato nel domicilio originariamente eletto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)