Sez. 5, Sentenza n. 30753 del 29/09/2020 Cc. (dep. 04/11/2020) Rv. 279767 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO | Ordinanza interlocutoria del giudice per l'udienza preliminare - Eccezioni e questioni preliminari reiterative di nullità già in precedenza dichiarate - Impugnazione immediata per abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga dedotta l'abnormità delle ordinanze interlocutorie del giudice per l'udienza preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, anche se relative a nullità in precedenza già dichiarate, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio e non autonomamente impugnabili, in quanto meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio, i cui eventuali vizi rientrano tra le nullità "tipiche" previste dagli artt. 429 cod. proc. pen. e 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. (Fattispecie relativa ad ordinanza di rigetto della riproposta eccezione di nullità della nuova richiesta di rinvio a giudizio, oggetto di riformulazione a seguito di annullamento da parte del giudice del dibattimento del decreto in precedenza emesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 61 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)