Sez. 3, Sentenza n. 3422 del 24/11/1971 (Rv. 355002 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - PARTE VITTORIOSA - NOZIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE SOLLEVATE DA COSTEI - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - PARTE VITTORIOSA - NOZIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE SOLLEVATE DA COSTEI - IRRILEVANZA.*
Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite. E totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (come l'eccezione di incompetenza) giacche in tale ipotesi il comportamento processuale potra costituire soltanto giusto motivo per escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue o per compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma non mai per far ritenere soccombente chi esce vittorioso dalla lite. (V 3578'69, mass n 343921).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)