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Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 11/11/1969 (Rv. 343921 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE DELLA PARTE VITTORIOSA - ILLEGITTIMITA - RIFERIMENTO DELLA SOCCOMBENZA ALL'ESITO FINALE DELLA LITE.*
Stato
decisa il 1969-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343921-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE DELLA PARTE VITTORIOSA - ILLEGITTIMITA - RIFERIMENTO DELLA SOCCOMBENZA ALL'ESITO FINALE DELLA LITE.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali, alla soccombenza impedisce che le spese stesse siano a carico della parte totalmente vittoriosa ma, al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare e diretto riferimento all'esito della lite. (V 1806-68, massima n 333722 586-68, 987-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)