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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364 del 21/05/2020 (Rv. 657707 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Successioni - Annullabilità del testamento - Azione di annullamento - Effetti.
Stato
decisa il 2020-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657707-02

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 1441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)