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Sez. T, Ordinanza n. 31981 del 11/12/2024 (Rv. 673252-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento dei redditi - Ricostruzione induttiva dei ricavi - Principio della deduzione forfettaria dei costi sul reddito ricostruito - Ambito di applicazione - Criteri.
Stato
decisa il 2024-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673252-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento dei redditi, il principio secondo cui, in assenza di una dichiarazione dei redditi, è dovuta la deduzione forfettaria dei costi sui ricavi induttivamente determinati si estende, per esigenza logica, anche alla maggiorazione, analogamente ricostruita, del reddito rispetto a quanto dichiarato e si applica sia agli imprenditori, sia ai lavoratori autonomi e, in particolare, ai professionisti che, al pari dei primi, svolgono attività economiche soggette a costi e ai predetti fini sono equiparati agli imprenditori dalla legislazione eurounitaria.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)