Sez. 1, Sentenza n. 3176 del 14/05/1980 (Rv. 406974 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - LIMITI - CENSURE ATTINENTI ALLA VALUTAZIONE DEI FATTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - LIMITI - CENSURE ATTINENTI ALLA VALUTAZIONE DEI FATTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Poiche il ricorso alla commissione centrale, nella nuova disciplina del contenzioso tributario introdotta con il DPR 26 ottobre 1972 n 636, e proponibile non soltanto per violazione di legge, ma anche per questioni di fatto, diverse da quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie, con il ricorso medesimo deve ritenersi consentito al contribuente di proporre censure attinenti alla valutazione dei fatti per l'individuazione dell'ufficio competente all'accertamento, e del riscontro della tempestivita o meno della dichiarazione dei redditi, nonche della indagine sulla legittimita o meno delle pene pecuniarie applicate per tardiva dichiarazione. (V 5086/77, mass n 388696).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)