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Sez. 1, Sentenza n. 5086 del 22/11/1977 (Rv. 388696 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - RICORSO AVENTE AD OGGETTO L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO, PRODUTTIVO DEL REDDITO PER INTERESSI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388696-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - RICORSO AVENTE AD OGGETTO L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO, PRODUTTIVO DEL REDDITO PER INTERESSI - INAMMISSIBILITA.*

A termini degli artt 26 e 40 del DPR 26 ottobre 1972 n 636 la Competenza funzionale delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, sottratta alla commissione centrale ed alla Corte d'appello, comprende solo le questioni di fatto relative a valutazione estimativa, nelle quali vanno incluse sia le questioni di fatto attinenti alla quantificazione dell'imponibile e sia quelle relative al presupposto materiale del tributo. Pertanto, e inammissibile il ricorso alla commissione centrale avente ad oggetto l'esistenza di un rapporto obbligatorio, produttivo del reddito per interessi e, quindi, relativo alla questione di fatto dell'esistenza del cespite, appartenendo alla valutazione estimativa e cosi alla Competenza riservata alle commissioni di merito.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)