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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 02)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Giudicato – Accertamento su improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito - Vizio di natura processuale – Conseguenze – Efficacia preclusiva in altro giudizio – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662163-02

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE

La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile la riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in quest'ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)