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Sez. 2, Sentenza n. 9473 del 11/06/2012 (Rv. 622645 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Istanza - Indicazioni relative ai componenti della famiglia anagrafica - Dichiarazione dell'interessato di vivere da solo in un dato comune - Immediata declaratoria di inammissibilità dell'istanza - Configurabilità - Esclusione - Richiesta del giudice all'istante di produrre la documentazione necessaria - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622645-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, allorché l'interessato, nell'istanza di ammissione al patrocinio, ai fini delle indicazioni relative ai componenti della propria famiglia anagrafica, abbia dichiarato soltanto di vivere da solo in un determinato comune, il giudice procedente può richiedergli di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda, in particolare sotto il profilo dell'assenza di altri componenti della famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 79, comma terzo, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non potendo limitarsi a dichiarare inammissibile l'istanza, sul presupposto che la dichiarazione resa possa nascondere la presenza di altri familiari coabitanti e dei loro potenziali redditi, così prediligendo altrimenti un'interpretazione formalistica, che finisce con il precludere l'utilizzazione di un servizio rivolto a rendere effettivo il diritto dei non abbienti di difendersi nell'ambito del processo.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)