Sez. L, Sentenza n. 9535 del 08/09/1999 (Rv. 529755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Azienda municipalizzata - Deliberazione dell'organo decisionale relativa al pagamento di una voce retributiva - Natura giuridica nei rapporti con i lavoratori dipendenti - Atto interno - Configurabilità - Conseguenze - Fonte di obbligazioni - Esclusione - Comunicazione esplicita o tacita - Necessità - Conseguenze della comunicazione - Qualificabilità dell'atto come ricognizione di debito - Fattispecie relativa alla cosiddetta indennità Enel dei dipendenti dell'A.M.A.T. di Palermo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La deliberazione dell'organo decisionale di una azienda municipalizzata costituisce di per sè un atto interno e pertanto i lavoratori non possono rivendicare il diritto a percepire i trattamenti retributivi previsti dalla delibera stessa se non forniscono la dimostrazione che l'azienda, portando tale delibera a loro conoscenza in modo espresso o per fatti concludenti, abbia fatto assumere all'atto il valore di una manifestazione di volontà diretta ai dipendenti, fonte di obbligazione per la medesima nella sua qualità di negozio unilaterale ricettizio di riconoscimento del debito. (Fattispecie relativa ai cosiddetti benefici Enel - o indennità elettrica - spettante ai dipendenti dell'A.M.A.T, azienda autoferrotranviaria di Palermo; la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto un'adeguamento dell'indennità in questione con decorrenza dalla data di una delibera aziendale in materia dell'aprile 1986).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)