diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4116 del 24/04/1999 (Rv. 525711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla decorrenza dell'aggiornamento dei cosiddetti "benefici Enel" spettanti ai dipendenti dell'AMAT.
Stato
decisa il 1999-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

È esclusivamente rimessa al giudice di merito l'interpretazione degli atti di autonomia privata e, a tal fine, il giudice può valutare, tra gli altri elementi, anche il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla redazione dell'atto; l'attività ermeneutica del giudice di merito non sfugge tuttavia al sindacato di legittimità se resa in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o non sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, vertendosi in tema di decorrenza dell'aggiornamento della cosiddetta "indennità Enel" - agevolazione tariffaria riservata ai dipendenti dell'AMAT - la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, pur escludendo che il verbale di una riunione coi sindacati contenesse un accordo sull'aggiornamento della suddetta indennità e che la successiva delibera aziendale, nell'autorizzare il direttore dell'azienda all'integrazione del contributo dovuto, si presentasse come recepimento di un accordo, trattandosi invece della determinazione unilaterale da parte datoriale della misura dell'indennità proprio a cagione del mancato accordo sul punto, aveva tuttavia ritenuto che l'azienda avesse aderito, attraverso un suo successivo comportamento concludente, alla determinazione operata dai rappresentanti dei lavoratori e perciò, immotivatamente ricollegando le successive erogazioni alle rivendicazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori alcuni anni prima, aveva ritenuto che l'azienda avesse inteso conformarsi alle suddette rivendicazioni, proprio con decorrenza dalla data in cui esse furono effettuate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)