Sez. 1, Sentenza n. 17595 del 20/11/2003 (Rv. 568315 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Delibazione - Richiesta - Eredi del coniuge defunto - Legittimazione - Esclusione - Nuova disciplina del sistema italiano di diritto internazionale privato - Efficacia abrogativa, "in parte qua", del sistema concordatario - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
L'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, non ha comportato l'abrogazione del sistema (previsto dall'art. 8 dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica 25 marzo 1985, n. 121) per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici; pertanto, nonostante l'art. 67, comma primo, della legge n. 218 del 1995 conceda a chiunque vi abbia interesse la legittimazione a richiedere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento, in ipotesi di contestazione, della sentenza straniera, deve essere esclusa - in forza dell'art. 8 del citato Accordo, che riserva alla domanda delle parti o di una di esse l'attribuzione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - la legittimazione degli eredi del coniuge a chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dal defunto. Nè è configurabile, al riguardo, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, e ciò attesa la assoluta specialità della materia del matrimonio concordatario, nella quale vengono pattiziamente regolate le condizioni di efficacia del matrimonio nello Stato unitamente alle condizioni di efficacia nella Repubblica della pronuncia della sua nullità, ed in quanto il principio di parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di regolamentazione e modificazione pattizia di cui all'art. 7, secondo comma, Cost.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)