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Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 07/08/1992 (Rv. 478474 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Rapporto con le impugnazioni principali | Inammissibilità dell'impugnazione principale - Effetti sull'inammissibilità dell'impugnazione principale - Impugnazione incidentale tardiva - Impugnazione incidentale autonoma - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478474-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Rapporto con le impugnazioni principali

L'inammissibilità dell'impugnazione principale determina, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva soltanto quando l'interesse a proporre quest' ultima derivi dalla proposizione dell'impugnazione principale (impugnazione incidentale dipendente), non anche quando l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale derivi direttamente dalla sentenza impugnata (impugnazione incidentale autonoma).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)