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Sez. 3, Sentenza n. 3862 del 26/02/2004 (Rv. 570558 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570558-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

L'impugnazione incidentale tardiva, sia che l'interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dalla impugnazione proposta dall'altra parte, perde ogni efficacia qualora - per qualsiasi motivo - sia dichiarata inammissibile l'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)