Sez. 3, Sentenza n. 3862 del 26/02/2004 (Rv. 570558 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | In Genere.
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L'impugnazione incidentale tardiva, sia che l'interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dalla impugnazione proposta dall'altra parte, perde ogni efficacia qualora - per qualsiasi motivo - sia dichiarata inammissibile l'impugnazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)