Sez. 5 - , Sentenza n. 3848 del 08/02/2023 (Rv. 667055 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per ritardato pagamento dell’imposta sulle assicurazioni - Prescrizione - Termine triennale previsto dall'art. 29, comma 2, della l. n. 1216 del 1961 - Inapplicabilità - Termine quinquennale di cui al successivo comma 4 - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per il ritardato pagamento dell'imposta sulle assicurazioni, l'azione dello Stato per la riscossione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, trattandosi di pena pecuniaria e non di una soprattassa, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della l. n. 1216 del 1961, e non nel termine di tre anni previsto dal secondo comma del citato art. 29.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26, Legge 29/10/1961 num. 1216 art. 29 com. 2, Legge 29/10/1961 num. 1216 art. 29 com. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)