diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 19180 del 14/06/2022 (Rv. 664925 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Norme tributarie - Sanzioni amministrative - Procedimento unitario ex d.lgs. n. 472 del 1977 - Conseguenze in tema di decadenza e prescrizione.
Stato
decisa il 2022-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664925-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il d.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irrogazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 comma 3), così mutuando l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p.; ne consegue l'inapplicabilità in tale materia della disciplina disposta dalla l. n. 689 del 1981 per le ordinanze ingiunzioni, che non prevede termini decadenziali ma solo, all'art. 28, un termine di natura prescrizionale.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)