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Sez. 4, Sentenza n. 36467 del 03/07/2024 Ud. (dep. 01/10/2024) Rv. 287058-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Possibilità di riqualificazione del fatto in un reato che consente l'ammissione all'istituto - Onere, per l'imputato, di allegare il programma di trattamento o la richiesta all'UEPE - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287058-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, ove ritenga che il fatto possa essere giuridicamente riqualificato in un reato che consente l'ammissione a tale istituto, ha l'onere di allegare il programma di trattamento o, quanto meno, la richiesta rivolta, a tal fine, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.

Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)