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Sez. 6 - , Sentenza n. 9197 del 26/09/2019 Ud. (dep. 06/03/2020) Rv. 278619 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova – Rigetto per l'assenza del programma di trattamento o per l'assenza della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278619-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

È legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)