Sez. L, Sentenza n. 423 del 13/01/2001 (Rv. 543108 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Sentenza di appello - Mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio - Nullità insanabile della decisione - Sussistenza - Rilievo di ufficio nel giudizio di legittimità - Conseguenze - Rinvio della causa al medesimo giudice - Necessità - Riesame del merito in sede di rinvio - Potere dovere del giudice.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
La mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio determina la nullità insanabile della decisione e, se rilevata nel giudizio di legittimità, comporta la dichiarazione di nullità della medesima sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli art. 354 e 383 cod. proc. civ., al medesimo giudice che ha messo la sentenza carente di sottoscrizione, il quale, in sede di rinvio, non ha la funzione della mera rinnovazione della pronunzia, ma viene investito del potere - dovere di riesaminare il merito della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)