Sez. 3, Sentenza n. 1268 del 29/01/2003 (Rv. 560059 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Del Presidente - Omissione - Mancata menzione dell'esistenza di un impedimento - Nullità assoluta della sentenza - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità- Conseguenze - Rinvio della causa al medesimo giudice - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
L'omessa sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio, in mancanza dell'indicazione di una causa di impedimento del medesimo, determina la nullità insanabile della decisione, rilevabile d'ufficio, senza che sia possibile distinguere se l'omissione sia stata provocata da errore o da dimenticanza, con conseguente rinvio della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)