Sez. 1, Sentenza n. 3868 del 30/03/2000 (Rv. 535190 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione al passivo di credito in via ipotecaria - Richiesta di riconoscimento dei relativi interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento - Mancata determinazione preventiva del relativo importo - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di accertamento delle passività fallimentari, la domanda del creditore ipotecario, diretta al riconoscimento degli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, non può essere dichiarata inammissibile a causa della mancata determinazione preventiva del relativo importo, in quanto tali interessi, essendo dovuti fino alla data della vendita, non sono quantificabili nel momento in cui viene chiesta l'ammissione al passivo del credito principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)