Sez. 1, Sentenza n. 24759 del 20/11/2014 (Rv. 633302 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito ammesso al passivo in via privilegiata - Ammissione in privilegio dei relativi interessi - Necessità di determinarne l'ammontare o di verificare esistenza o capienza del bene - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di formazione dello stato passivo di un'impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa, gli interessi maturati su di un credito già ammesso in via privilegiata, vanno anch'essi ammessi al passivo e con eguale collocazione, senza che occorra attendere il momento in cui sia possibile procedere alla determinazione del loro ammontare ovvero alla verifica del loro concreto soddisfacimento in ragione dell'esistenza nell'attivo della procedura del bene gravato del privilegio o della sua capienza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)