Sez. 3, Sentenza n. 1726 del 12/05/1996 Ud. (dep. 17/05/1996) Rv. 205431 - 01
Sanità pubblica - In genere | Rifiuto e residuo - Differenza - Nozione - Decreto del Ministro per l'ambiente del 5 settembre 1994 - Allegato 1 - Individuazione dei residui esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti - Natura di residuo del materiale lapideo inerte derivante da attività di costruzione e demolizione destinato alla frantumazione per la fabbricazione di calcestruzzo - Natura di residuo - Esclusione - Sottoposizione alla normativa relativa ai rifiuti e al loro riutilizzo - Esclusione.
Sanità pubblica - In genere
In materia di rifiuti la legislazione distingue tra rifiuti veri e propri e residui (o materie prime secondarie secondo la definizione data dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 1988 n. 397) costituiti questi ultimi da quelle sostanze e da quei materiali che, pur derivanti da un precedente processo di produzione e consumo, siano suscettibili di una riutilizzazione. Anche i residui, quando non siano destinati al riutilizzo, devono essere considerati rifiuti e sono sottoposti alla normativa vigente in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento. A tale disciplina non sono però sottoposti i residui dotati di quelle precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche indicate nel Decreto del ministro per l'ambiente 5 settembre 1994 ed elencati nell'allegato 1 al decreto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che non sia prevista dalla legge come reato l'attività di raccolta di materiale inerte di natura lapidea derivante da demolizione e costruzione che venga poi frantumato e riutilizzate per la preparazione di calcestruzzo).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 10/05/1995 num. 162 art. 2, DM Ambiente 05/09/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)