Sez. L, Sentenza n. 6876 del 10/08/1987 (Rv. 455072 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - DECORSO DEL PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ DELLA TECNOPATIA E CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - DECORSO DEL PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ DELLA TECNOPATIA E CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Nel caso di rigetto della domanda nel processo previdenziale, la malafede dell'assicurato - che integra la fattispecie della lite manifestamente infondata e temeraria ex art. 152 cod. proc. civ. e quindi consente la condanna dell'attore soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell'ente previdenziale - non può consistere nel fatto che sia decorso il periodo di indennizzabilità della tecnopatia, cui si riferisce la richiesta di indennizzo, atteso che a tal fine occorre distinguere tra accertamento della infermità riconducibile ad una lavorazione tabellata e le cause formali che ne escludono l'indennizzabilità, potendo soltanto l'assenza dell'infermità stessa ovvero la sua rapportabilità ad agenti assolutamente estranei alle lavorazioni tabellate essere valorizzate come elementi attestanti la mala fede dell'attore. (V 481/86, mass n 444080).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)