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Sez. 3, Sentenza n. 1171 del 16/02/1984 (Rv. 433305 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA - APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433305-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA - APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

Nella liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra l'evento lesivo e la data della decisione finale. La relativa richiesta, implicita nel petitum originario avente ad oggetto la totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, non integra una domanda nuova e può essere introdotta dal danneggiato per la prima volta anche in secondo grado. (V 913/80, mass n 404345; (V 3289/79, mass n 399684; (V 904/79, mass n 397061).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)