Sez. 3, Sentenza n. 913 del 09/02/1980 (Rv. 404345 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RIVALUTABILITA ANCHE D'UFFICIO ED IN APPELLO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RIVALUTABILITA ANCHE D'UFFICIO ED IN APPELLO.*
L'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce un debito di valore e, pertanto, ove tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno si sia verificata una svalutazione monetaria, questa - poiche la domanda di rivalutazione e gia implicita nel petitum originario avente ad oggetto la totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato - puo esser fatta valere sino al momento della liquidazione definitiva, anche in appello per la prima volta, e puo, inoltre, essere considerata di ufficio dal giudice. (Conf 3289/79, mass n 399684; (Conf 4009/78, mass n 393613; (Conf 4007/78, mass n 383609; (Conf 3904/78, mass n 393502; (Conf 2240/78, mass n 391630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)