diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1793 del 08/07/1966 (Rv. 323504 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - OBBLIGAZIONI, CONCORDATI, ECC - CESSIONE DEI BENI A CREDITORI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI.*
Stato
decisa il 1966-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323504-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - OBBLIGAZIONI, CONCORDATI, ECC - CESSIONE DEI BENI A CREDITORI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI.*

Non soltanto nella cessio bonorum, contemplata nell'art.1977 cod. civ. ma neppure nel concordato preventivo con cessione dei beni, si ha un trasferimento di diritti reali, ma unicamente un mandato che il debitore conferisce ai propri creditori per la gestione e liquidazione dei suoi beni, i quali restano di sua proprieta fino alla chiusura della liquidazione e la funzione remissoria del concordato non ha causa nella convenzione, ma e stabilita dalla legge. Pur sussistendo, pertanto, delle differenze di struttura tra la cessio bonorum privatistica e quella di cui all'art.160, comma 2 n.2, della legge fallimentare, in particolare sul piano della revocabilita o irrevocabilita, esse non sono tali da giustificare un diverso trattamento tributario, tanto piu che ben maggiori differenze intercorrono con il concordato contenente obbligazioni di somme e la cessio bonorum concordataria, nella quale, solo ad esecuzione avvenuta, puo rilevarsi la parte di credito pagata e la parte di credito rimessa. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 26, Cod. Civ. art. 1977

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)